La tutela costituzionale dell’ambiente: dalla crisi dell’antropocentrismo, verso l’adesione alla decrescita

Di  Michela Mosoni

 

La tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali, da ormai sette mesi a questa parte, ha trovato posto nella nostra Carta Costituzionale.

La L.Cost.1/2022 è intervenuta, in primo luogo, sull’art.9, inserendo la tutela ambientale fra i principi fondamentali, nonché fra i compiti della Repubblica e sancendo una riserva di legge, relativa alla disciplina della salvaguardia faunistica; in secondo luogo, sull’art.41, stabilendo ulteriori limiti all’iniziativa economica privata, che, stando al nuovo testo, “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all’ambiente”.

Nel dettato originario del 1948, l’unico accenno alla protezione della natura lo si riscontrava, sempre all’art.9, ma in declinazione essenzialmente estetica, come semplice “tutela del paesaggio”.

Questo perché, nell’immediato secondo dopoguerra, difettava una concezione sistematica dell’ambiente, basata sulla consapevolezza delle relazioni fra vita, natura, salute, territorio e sviluppo, mentre predominava la cosmo-visione antropocentrica e individualista di origine ebraico-cristiana, che considerava l’uomo come dominatore della natura, autorizzato da Dio a servirsene liberamente.

Ciò nonostante, già a partire dagli anni Settanta, si susseguirono svariate pronunce giurisprudenziali, dalle quali emergeva, sempre più spesso, la tematica ambientale, principalmente in maniera correlata a divieti di immettere sostanze inquinanti.

Nel tempo, queste sentenze stimolarono l’approvazione di leggi a contenuto ambientale, per esempio la L.319/76, c.d. Legge Merli, relativa agli scarichi fognari e di tutte le acque, la L.968/77, sulla tutela della fauna selvatica, o la L.979/82 dedicata alla difesa del mare, nonché l’istituzione del Ministero dell’Ambiente, nel 1986.

Opportuno è anche specificare che, già negli anni Ottanta, la Corte Costituzionale rinveniva un fondamento esplicito alla difesa dell’ambiente e degli ecosistemi nel combinato disposto degli articoli 9 (tutela del paesaggio) e 32 (diritto alla salute).

Infine, nel 2001, con la riforma del Titolo V della Costituzione, per la prima volta  vi si introdussero i termini “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, ma con l’unico fine di disciplinarne la competenza fra Stato e Regioni.

Soltanto nel 2022, quindi, la nostra Legge Fondamentale giunge ad assumere la difesa di natura e animali come un compito attivo della Repubblica e come un limite all’iniziativa economica privata, distaccandosi, così, dall’antropocentrismo, per aderire a una visione “eco-centrica”, che vede l’uomo come parte di un sistema, quello ecologico ambientale, che necessita di essere rispettato e preservato, proprio per permettere la sopravvivenza umana.

Questo punto di svolta giuridico e concettuale, che percepisce ambiente e animali non più come “res”, ma come enti dotati di dignità e meritevoli di protezione, trova riscontro anche a livello comunitario, in particolare nell’art. 191 Trattato sul Funzionamento dell’UE, che sancisce: “La politica dell’Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici”.

Un ulteriore spunto di riflessione origina dal secondo comma dell’innovato art. 9, laddove lo Stato si attribuisce, mediante riserva di legge assoluta, il potere di regolamentare la protezione degli animali.

Questo disposto, letto alla luce dell’art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell’UE, che prescrive che “Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti (…)”, riconosce piena tutela agli animali, come esseri in grado di provare esperienze positive e negative, serenità, appagamento e sofferenza, il cui benessere necessita di essere preservato.

Sebbene ora questi principi siano integrati nella nostra Carta Fondamentale, si avverte un sempre più significativo divario tra Costituzione formale e materiale, per cui gli enunciati trovano raramente applicazione nell’ordinamento, restando privi di qualsiasi ricaduta concreta.

Per prima cosa, i valori di riferimento di questo nuovo ambito di tutela costituzionale, purtroppo, non sono ancora diffusamente condivisi a livello sociale.

In molti considerano ancora l’atto di inquinare “non così grave”, rispetto ad altri comportamenti lesivi, tentando di mitigarne gli effetti dannosi attraverso giustificazioni, quali un’immaginaria necessità (si inquina, ma d’altronde non si può fare altrimenti) o una minimizzazione degli effetti (si inquina, ma in realtà c’è di peggio).

Quindi, per perseguire l’attuazione tangibile e concreta dei nuovi principi, siamo dapprima chiamati ad aderire a una nuova etica, che si faccia carico degli enti di natura, come già suggerisce il filosofo Umberto Galimberti: un complesso di valori che non si limiti a gestire i conflitti fra gli umani ma che ci imponga di trattare l’aria, l’acqua, gli animali, il bosco, il mare, ecc. come fini da tutelare e non più come mezzi, che venga psicologicamente interiorizzata da tutti, per conferire il giusto peso alla gravità degli atti nocivi per l’ambiente.

Secondariamente, a livello concettuale, il predominio dell’economia di mercato su ogni aspetto della vita individuale e collettiva, si pone come ostacolo dinanzi a qualsiasi intervento che ne minacci la posizione;  per questa ragione, il rinnovato dettato costituzionale è rimasto in parte incompreso, largamente criticato, certamente inattuato.

Fin da subito, in molti, alla ricerca di un possibile bilanciamento con le esigenze dell’economia, (atteggiamento che, è importante specificare, non ha precedenti nell’applicazione di altri principi fondamentali, la quale è sempre stata assunta come “pura”) hanno voluto interpretare il nuovo secondo comma dell’art. 41 come il benestare costituzionale al paradigma dello sviluppo sostenibile, che vede lo sviluppo come valore primario e irrinunciabile, nei confronti del quale la tutela ambientale si pone esclusivamente come limite negativo.

Niente di più fuorviante.

In questo nuovo scenario, è chiaro che l’uomo  è chiamato a interporsi il meno possibile con le dinamiche naturali, ad adattare il suo stile di vita alle risorse della biosfera, insomma, a svincolarsi dalle logiche del profitto e dall’economia di mercato, per aderire a un sistema economico innovativo e deferente nei confronti del pianeta, seguendo un “progetto di mondo” da lasciare in eredità alle nuove e future generazioni.

La tutela ambientale non va sottoposta alle esigenze dell’economia, ma a questa va anteposta, come, d’altronde, tutti i principi fondamentali della Costituzione.

Anche perché il nostro è uno Stato sociale, lo sancisce l’art. 3 co. 2 della Carta Fondamentale: la Repubblica non si limita a statuire una serie di diritti, ma deve attivarsi per renderli attuali e fruibili da tutti, deve lavorare a un “progetto di società”.

Questo principio, detto “di uguaglianza sostanziale” è alla base del sistema di “welfare state”, in cui lo Stato è incaricato di intervenire in economia, per orientarne lo sviluppo verso fini sociali e ambientali: seguendo questo ragionamento, l’ambiente risulta inevitabilmente anteposto, sul piano valoriale, all’economia e alle sue appendici.

Inoltre, libertà d’impresa e diritto di proprietà, da sempre nella storia repubblicana, sono stati reputati diritti funzionalizzati, che esistono solo qualora non creino danno.

Di fronte alle nuove disposizioni ex L. Cost. 1/2022, in considerazione del suddetto principio di uguaglianza sostanziale, sarebbe pertanto auspicabile un pronto e incisivo intervento, da parte delle nostre Istituzioni, per perseguire concretamente le rinnovate esigenze di tutela e per limitare tutte quelle iniziative economiche che causino un impatto ecologico, al fine di coordinare le attività produttive al perseguimento di fini sociali e ambientali, che, peraltro, sono strettamente concatenati ed entrambi concorrenti al benessere collettivo.

Si delinea, inoltre, la necessità di rilevare un nuovo metro di misura, per contemperare le esigenze umane con i limiti invalicabili posti dalla natura.

Per giungere a questo, è necessario ridiscutere i nostri bisogni, andando a selezionare quali beni e servizi siano realmente rivolti all’appagamento umano e quali siano invece uno specchio del consumismo e della corsa al profitto.

All’interno di questo nuovo contesto normativo, è quindi opportuno fermarsi a riflettere e domandarsi, per esempio, se le importazioni dai Paesi che non abbiano aderito all’agenda 2030 e che non rispettino basilari normative in campo ambientale siano costituzionalmente legittime, così come se lo siano le confezioni in plastica, i voli aerei su brevi tratte, le gare di moto o auto, i jet privati, la frutta esotica, la carne, o i device informatici a obsolescenza programmata e molto altro ancora, insomma tutto ciò che rende la nostra esistenza un insostenibile peso per il pianeta.

Inoltre, dinanzi all’inclusione costituzionale della fauna, bisognosa di difesa dalle funzioni antropiche, si avverte, ancora più intensamente, il deplorevole e straziante silenzio normativo in quegli ambiti, propri dello sfruttamento economico degli animali, come l’allevamento intensivo o la caccia, che configurano oggettive situazioni di deprivazione e afflizione a carico dei suddetti.

Il mondo ci sta chiedendo di decrescere: produrre di meno, consumare di meno, spostarci di meno, ma vivere complessivamente meglio, traendo soddisfazione non più dai beni materiali, ma da quelli relazionali, spostando la nostra attenzione e la costruzione della nostra felicità da processi meccanicamente mercantili a percorsi di crescita personale.

In un momento storico-politico di grave incertezza, che ha visto, recentemente, i diversi schieramenti proporre interventi programmatici obiettivamente insufficienti (quando presenti), di fronte all’attuale disastro ecologico e climatico, sarebbe opportuno cominciare a riconsiderare l’economia come uno strumento al servizio dell’uomo, svincolandoci dalla concezione inversa e legiferare in attuazione degli aggiornati principi costituzionali, nella concretizzazione di una tutela ambientale reale, senza mezze misure e compromessi.